Scheda riassuntiva
Categoria: Editoria
Autore della scheda: Andrea Grilli
Parole chiave: Diritto d’autore e diritti connessi, Direttiva 2001/29/CE, Società dell’informazione, Diritto di riproduzione, Comunicazione al pubblico, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
Descrizione: Si tratta di una decisione della Corte di Giustizia europea sul contenzioso tra la Funke Medien NRW che attraverso un suo quotidiano on line, il Westdeutsche Allgemeine Zeitung aveva pubblicato documenti riservati del governo, il quale aveva agito contro la stessa presso un tribunale tedesco per violazione del diritto d’autore e far rimuovere i documenti pubblicati, in particolare richiamandosi all’armonizzazione di alcuni aspetti del diritto d’autore e dei diritti della società dell’informazione. La Corte Europea è stata coinvolta su questioni pregiudiziali descritte nella massima.
Informazioni sui contenziosi, attività giudiziaria
Autorità giudicante: Corte di Giustizia Europea
Sentenza: Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 29 luglio 2019
Attore: Funke Medien NRW GmbH
Convenuto: Repubblica Federale Tedesca (Bundesrepublik Deutschland)
Massima: 1) L’articolo 2, lettera a), e l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, devono essere interpretati nel senso che essi costituiscono misure di armonizzazione completa del contenuto sostanziale dei diritti ivi previsti. La lettera c), seconda ipotesi, e la lettera d) del paragrafo 3 dell’articolo 5 di tale direttiva devono essere interpretate nel senso che esse non costituiscono misure di armonizzazione completa della portata delle eccezioni o delle limitazioni ivi previste.
2) La libertà di informazione e la libertà di stampa, sancite all’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, non possono giustificare, al di fuori delle eccezioni e limitazioni previste all’articolo 5, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2001/29, una deroga ai diritti esclusivi di riproduzione e di comunicazione al pubblico dell’autore, di cui rispettivamente all’articolo 2, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 1, di detta direttiva.
3) Il giudice nazionale, nell’ambito del bilanciamento che è tenuto ad effettuare, tenuto conto dell’insieme delle circostanze del caso concreto, tra i diritti esclusivi dell’autore di cui all’articolo 2, lettera a), e all’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2001/29, da un lato, e i diritti degli utenti di materiali protetti previsti dalle disposizioni derogatorie dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera c), seconda ipotesi, e lettera d), di tale direttiva, dall’altro, deve fondarsi su un’interpretazione di dette disposizioni che, pur rispettando la loro formulazione e preservando il loro effetto utile, sia pienamente conforme ai diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
Link sentenza: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-469/17