AGCOM e società di media monitoring

Scheda riassuntiva

Categoria: Provvedimenti amministrativi e assetto del mercato

Autore della scheda: Andrea Grilli

Parole chiave: AGCOM, rassegna stampa, media monitoring, art. 13 e gli artt. 65 e 101 della legge n. 633/1941

Descrizione: Il Consiglio di Stato ha confermato le sentenze del TAR del Lazio del 12 aprile 2021, nn. 4260 e 4263, che accertano, rispettivamente, la legittimità delle delibere nn. 169/20/CONS e 325/20/CONS dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) adottate ai sensi del regolamento sul diritto d’autore di cui alla delibera n. 680/13/CONS. L’AGCOM ha stabilito che le società di media monitoring, che producono e vendono rassegne stampe, violano il diritto d’autore se non hanno l’autorizzazione degli editori.

Riferimenti bibliografici e commenti:

  • https://www.agendadigitale.eu/mercati-digitali/rassegne-stampa-quando-violano-il-diritto-dautore-i-paletti-del-consiglio-di-stato/

Informazioni sui contenziosi, attività giudiziaria

Autorità giudicante: Consiglio di Stato

Sentenza: 5 settembre 2022, n. 7077

Attore: (varie società di media monitoring)

Convenuto: AGCOM

Massima: “La società di media monitoring, pur svolgendo un’attività di selezione e di organizzazione di articoli e contributi vari, in assenza di specifica autorizzazione da parte dell’editore, ha comunque contravvenuto al divieto di riproduzione di articoli di giornale o di parti o pagine di giornale, in cui vi fosse la riserva della riproduzione, in quanto la sostenuta scriminante (consistente nel “tipo” di servizio che caratterizza la redazione di rassegne stampa, che dunque e per questo sfuggirebbe all’applicazione del richiamato art. 65 LDA) non è contemplata espressamente né dal diritto interno né dal diritto unionale (…), né – ancora – essa è evincibile interpretativamente. Sicché l’attività mantiene il carattere di comportamento lesivo del diritto di proprietà intellettuale dell’autore dell’articolo e dei connessi diritti patrimoniali dell’editore, dovendosi considerare una sorta di strumento succedaneo dell’acquisto del giornale.” (estratto dalla sentenza)