Autori di RTI SpA

Scheda riassuntiva

Categoria: Televisione

Autore della scheda: Andrea Grilli

Parole chiave: Caching, Video, Motori di ricerca, Yahoo Italia, RTI SpA

Descrizione: La responsabilità del prestatore di servizi della società dell’informazione che non abbia provveduto alla rimozione dei contenuti illeciti sussiste in presenza di tre condizioni: la conoscenza dell’illecito commesso dal destinatario del servizio; la possibilità di contestare la condotta illecita; e la possibilità di attivarsi utilmente al riguardo.

Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione con le sentenze n. 7708/19 e 7709/19, depositate il 19 marzo chiamata ad intervenire sulla causa promossa da RTI (Reti Televisive Italiane) s.p.a. contro Yahoo! Italia s.r.l..

In particolare il Tribunale di Milano accertava la violazione del diritto d’autore di RTI s.p.a. da parte di Yahoo! Italia s.p.a., attuata mediante la diffusione sul proprio portale video di filmati tratti da programmi televisivi di cui era titolare parte attrice. La Corte d’Appello, adita in secondo grado, riteneva che Yahoo, semplice prestatore di servizi di ospitalità di dati, non dovesse rispondere di tali violazioni a danno di titolari delle opere protette appunto dal copyright. Da qui il ricorso in Cassazione.

La questione è legata anche all’impatto delle funzioni di caching dei motori di ricerca.

Riferimenti bibliografici e commenti:

Informazioni sull’artista

Artista: Autori di RTI SpA

Nazione: Italia

Periodo attività: In corso

Informazioni sull’opera

Opera: Programmi televisivi

Tecnica: produzione audiovisive

Informazioni sui contenziosi, attività giudiziaria

Autorità giudicante: Corte Suprema di Cassazione, sez. 1

Sentenza: Sentenza n. 7708 del 19 marzo 2019

Attore: RTI SpA

Convenuto: Yahoo Italia

Massima: Il prestatore del servizio, una volta venuto a conoscenza degli illeciti compiuti da terzi attraverso il servizio stesso, mediante la comunicazione inviatagli dal titolare del diritto leso, ha l’obbligo di rimuovere il contenuto e di impedire ulteriori violazioni, ciò anche indipendentemente dal fatto che siano indicati gli “url” di ciascun video.

Link sentenza: https://www.filodiritto.com/sites/default/files/2019-05/sentenza_cass._77082019.pdf