Scheda riassuntiva
Categoria: Arti visive
Autore della scheda: Andrea Grilli
Parole chiave: Street art, diritto d’autore, copyright, proprietà intellettuale, malafede, Banksy, EUIPO
Descrizione: L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) ha dichiarato la nullità del marchio “Flower Thrower” dello street artist Banksy con il provvedimento 33843 C del 14 settembre 2020. L’artista britannico attraverso la Pest Control Office Ltd., che gestisce il marchio e lo sfruttamento delle sue opere, aveva presentato domanda di registrazione del marchio. La decisione è stata presa sulla base dell’art. 59 del Regolamento UE n. 1001/2017 sul marchio dell’Unione Europea per malafede del depositante.
Alcuni riferimenti biografici:
- https://www.avvenire.it/agora/pagine/banksy-perde-il-copyright-sul-celebre-flower-thrower
- https://www.e-lex.it/it/flower-thrower-la-malafede-e-il-destino-del-marchio-banksy/
- https://www.iusinitinere.it/street-art-e-anonimato-il-caso-banksy-per-leuipo-non-ce-tutela-34355
- https://www.altalex.com/documents/news/2021/08/31/marchio-malafede-caso-banksy
Informazioni sull’artista
Artista: Banksy
Nazione: Gran Bretagna
Periodo attività: 1990 – in corso
Background: Banksy è un artista, street artist, attivista politico e regista. L’identità è sconosciuta.
Informazioni sull’opera
Opera: Flower Thrower
Data di realizzazione: 2005
Tecnica: Graffito
Collezione/Museo: Muro casa di Gerusalemme (prima apparizione)
Data acquisizione: 2005
Informazioni provvedimenti Autorità
Amministrazione: Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Intellettuale (“EUIPO”)
Provvedimento: Numero. 33843 C del 14 settembre 2020
Contenuto: “Gli esaminatori hanno infatti stabilito che in questo caso la nullità del marchio è da considerarsi ab origine, in quanto Banksy non ha mai utilizzato la propria immagine per identificare la paternità delle proprie opere. Da tale pronuncia ne consegue, come logico corollario, che qualora l’autore di un’opera non utilizzi la propria immagine rimanendo anonimo non può essere in grado di dimostrare giuridicamente la paternità dell’opera stessa e di conseguenza il marchio a lui riconducibile deve essere dichiarato nullo”. Le opere di street art, “le quali non vengano eseguite con l’espressa autorizzazione del proprietario del bene su cui sono realizzate, costituiscono atto criminale e, in tale misura, nessun diritto d’autore potrebbe derivare da un’opera del genere (o si potrebbe sostenere che il diritto d’autore sia stato donato al proprietario del supporto dall’artista). Inoltre, le opere di street art vengono normalmente realizzate in luoghi pubblici affinché tutti possano vederle e fotografarle, il che potrebbe anche “annullare” qualsiasi diritto d’autore, anche se tale circostanza fosse espressamente negata dal titolare dei diritti”
Link provvedimento: https://euipo.europa.eu/eSearch/#details/trademarks/012575155