Scheda riassuntiva
Categoria: Design
Autore della scheda: Andrea Grilli
Parole chiave: Proprietà intellettuale, diritto d’autore, diritto di riproduzione, nozione di opera, sapore
Descrizione: L’azienda Levola Hengelo BV ha chiamato in giudizio l’azienda Smilde Foods BV per la pretesa violazione, da parte della Smilde, dei diritti di proprietà intellettuale della Levola attinenti al sapore di un alimento. Il giudice belga ha negato la protezione del profumo, inteso come opera d’arte, ma ha anche rimandato alla Corte di Giustizia Europea il fatto. La Corte ha rigettato la richiesta di tutela della Levola Hengelo BV, negando che il sapore possa essere considerato opera d’arte.
Informazioni sull’artista
Artista: Levola Hengelo BV
Nazione: Belgio
Periodo attività: In corso
Background: Levola Hengelo BV è azienda belga che produce formaggi. È stata considerata come autore o artista dell’opera perchè proprietaria del prodotto.
Informazioni sull’opera
Opera: Heksensakass
Data realizzazione: 2014
Background: Il Heksensakass è un formaggio prodotto dalla Levola Hengelo BV. L’azienda ha ritenuto nel 2014 che il sapore del formaggio fosse protetto dal diritto d’autore.
Informazioni sui contenziosi, attività giudiziaria
Autorità giudicante: Corte di Giustizia UE, Grande Sezione
Sentenza: C?310/17 del 13 novembre 2018
Attore: Levola Hengelo BV
Convenuto: Smilde Foods BV
Massima: (estratto dalla sentenza)
La nozione di “opera” di cui alla direttiva 2001/29 implica necessariamente un’espressione dell’oggetto della tutela ai sensi del diritto d’autore che lo renda identificabile con sufficiente precisione e obiettività, quand’anche tale espressione non fosse necessariamente permanente.
Infatti, da un lato, le autorità competenti a garantire la tutela dei diritti esclusivi inerenti al diritto d’autore devono poter conoscere con chiarezza e precisione gli oggetti in tal modo protetti. Lo stesso vale per i singoli, segnatamente per gli operatori economici, che devono poter individuare con chiarezza e precisione gli oggetti tutelati a favore di terzi, in particolare di concorrenti. Dall’altro lato, la necessità di evitare qualsiasi elemento di soggettività, pregiudizievole per la certezza del diritto, nel processo di identificazione dell’oggetto tutelato implica che quest’ultimo possa essere oggetto di un’espressione precisa e obiettiva.
Orbene, non vi è possibilità di procedere ad un’identificazione precisa e obiettiva per quanto riguarda il sapore di un alimento. Infatti, a differenza, ad esempio, di un’opera letteraria, pittorica, cinematografica o musicale, la quale è un’espressione precisa e obiettiva, l’identificazione del sapore di un alimento si basa essenzialmente su sensazioni ed esperienze gustative soggettive e variabili, in quanto dipendono, in particolare, da fattori connessi alla persona che assapora il prodotto in esame, come la sua et&agrabe, le sue preferenze alimentari e le sue abitudini di consumo, nonché l’ambiente o il contesto in cui tale prodotto viene assaggiato.
Inoltre, non è possibile, con i mezzi tecnici disponibili allo stato attuale dello sviluppo scientifico, procedere ad un’identificazione precisa e obiettiva del sapore di un alimento, che consenta di distinguerlo dal sapore di altri prodotti dello stesso tipo.
Si deve pertanto concludere, alla luce di tutte le considerazioni che precedono, che il sapore di un alimento non può essere qualificato come “opera”, ai sensi della direttiva 2001/29.
Link sentenza: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:62017CJ0310&from=EN