Scheda riassuntiva
Categoria: Arti visive
Autore della scheda: Miriam Giorgio
Parole chiave: Diritto d’autore, Datazione opera d’arte, Fondazioni artistiche
Descrizione: L’opera “Orchidea bianca”, di proprietà del T.A., era stata acquista il 13 dicembre 2005 da Finarte – dopo la conclusione di un’asta, dove era rimasta invenduta – al prezzo di euro 35.000,00 (oltre diritti del 24%). L’opera veniva inserita nel catalogo di Finarte, datata 1963/69, autenticata dall’autore su fotografia ed esposta in importanti mostre, in particolare in quella intitolata “Mimmo Rotella ed il cinema”, curata con la collaborazione della Fondazione omonima. A seguito del decesso dell’artista, nel 2006, le sue opere si erano rivalutate notevolmente e T.A. aveva deciso di consegnare il quadro, con altri, alla casa d’aste francese Artcurial, che lo aveva valutato euro 200.000,00. Artcurial contattava la Fondazione Mimmo Rotella per avere conferma dell’autenticità del quadro, ma l’ente convenuto rispondeva che il quadro era databile 2001 e sconsigliava di pubblicare in catalogo una data differente. Pertanto, la casa d’aste comunicava che avrebbe proceduto in tal senso e che il prezzo sarebbe stato assai inferiore. Il T.A. citava in giudizio la Fondazione Mimmo Rotella per sentire accertare e dichiarare che il quadro di M.R. “Orchidea Bianca” fosse datato del 1963/69, come riconosciuto ed autenticato dall’artista stesso. T.A. riteneva che il diritto esclusivo ed inalienabile alla datazione di un’opera spettasse all’autore e che quindi la condotta della Fondazione, che si era arrogata un diritto che spettava al solo Mimmo Rotella, dovesse ritenersi illecita, avendo leso il diritto morale dell’artista e quello di utilizzazione economica dell’acquirente. La Fondazione Mimmo Rotella, costituitasi in giudizio, eccepiva preliminarmente che domanda avente ad oggetto la datazione del quadro avrebbe dovuto essere rivolta, dopo la morte dell’artista, esclusivamente nei confronti dei soggetti indicati dall’art. 23 l.a. (nella specie, la vedova e la figlia dell’artista). Inoltre che, la stessa Fondazione potesse solo esprimere opinioni, che non rappresentano accertamento definitivo in materia e che, nel caso in questione, si erano fondate su dati oggettivi, sicché ogni responsabilità doveva ritenersi esclusa. Il Tribunale accertava l’illegittimità del comportamento dell’ente convenuto, con condanna al risarcimento dei danni e inibitoria ad ogni ulteriore parere ed opinione sulla datazione dell’opera.
Informazioni sull’artista
Artista: Mimmo Rotella
Nazione: Italia
Periodo attività: 1940-2006
Note: Artista italiano, esponente del Noveau Realisme
Informazioni sull’opera
Opera: Orchidea Bianca
Data di realizzazione: 1963-1969
Tecnica: Decollage (sottrazione dell’immagine mediante strappi, ed abrasioni delle figure).
Collezione/museo: Collezione privata
Data acquisizione: 2018
Informazioni sull’organizzazione
Organizzazione: Fondazione Mimmo Rotella
Nazione dell’Organizzazione: Italia
Data fondazione dell’Organizzazione: 2000
Descrizione dell’Organizzazione: La Fondazione Mimmo Rotella nasce nel 2000 per volontà dell’artista. Tutela, promuove, valorizza e registra in Archivio le opere di Mimmo Rotella, interagendo con collezioni pubbliche e private attraverso la pubblicazione e la ricerca sul suo lavoro. Negli anni la Fondazione ha collaborato alla realizzazione di importanti mostre e monografie che analizzano i molti aspetti dell’opera di Rotella.(Fonte: Sito web Fondazione)
Sito web organizzazione: http://www.fondazionemimmorotella.net/
Informazioni sui contenziosi, attività giudiziaria
Autorità giudicante: Tribunale di Milano sez. Proprietà industriale e intellettuale
Sentenza: sentenza del 14 luglio 2012, n. 8626
Attore: T.A. (acquirente dell’opera)
Convenuto: Fondazione Onlus Mimmo Rotella
Massima: Il diritto esclusivo ed inalienabile alla datazione di un’opera spetta all’autore ex art. 20 l.a. È arrecato non iure ex art. 2043 c.c. il danno cagionato dal parere sulla datazione di un’opera d’arte emesso dalla fondazione dedicata all’autore dell’opera, se si accerti che tale condotta abbia leso l’affidamento incolpevole di terzi. L’ente deve essere ritenuto responsabile in via extracontrattuale qualora, formulando colposamente un parere errato, cagioni un danno a terzi. Deve escludersi la colposità di un parere motivato, prudente, fondato su dati scientifici e su adeguate competenze professionali, che, in quanto tale trova copertura nell’art. 21 Cost.
Link sentenza: https://www.lider-lab.sssup.it/lider/dbfiles/allegati/Gabbani_C._-_Danno_e_Resp._-_Copia.pdf