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Scheda riassuntiva
Categoria: Teatro
Autore della scheda: Andrea Grilli
Parole chiave: Teatro, Samuel Beckett, Fondazione Pontedera Teatro, recitazione, SIAE
Descrizione: La Fondazione Pontedera Teatro nel 2005 ha allestito la rappresentazione Aspettando Godot di Samuel Beckett. La SIAE e l’Agenzia Teatrale D’Arborio, su pressione degli eredi dell’autore, hanno tentato di impedire alla fondazione di mettere in scena l’opera poiché erano state scelte due attrici per rappresentare due ruoli maschili. Samuel Beckett ha indicato specificatamente il divieto di questo tipo di scelta artistica. Nello stesso anno il Tribunale di Firenze ha autorizzato la Fondazione Pontedera Teatro per la messa in scena.
Approfondimenti bibliografici e commenti:
- https://www.ateatro.it/webzine/2005/12/28/aspettando-beckett-il-godot-di-pontedera-scatena-un-caso-giudiziario/
Informazioni sull’artista
Artista: Samuel Beckett
Nazione: Irlanda
Periodo attività: 1929-1983
Background: È stato un drammaturgo, scrittore, poeta, traduttore e sceneggiatore irlandese. Nel 1969 gli è stato assegnato il Nobel per la letteratura.
Informazioni sull’opera
Opera: Aspettando Godot
Data realizzazione: 1948-1949
Tecnica: opera teatrale
Informazioni sui contenziosi, attività giudiziaria
Autorità giudicante: Tribunale ordinario di Roma, Sez. IX, Sezione Specializzata in materia di Proprietà industriale ed intellettuale
Sentenza: 2005
Attore: Fondazione Pontedera Teatro
Convenuto: SIAE Società Italiana Autori ed Editori, e della Ditta Paola D’Arborio Sirovich di Paola Perilli, rappresentante in Italia dei diritti di utilizzazione economica dell’opera di Samuel Beckett
Massima: “nella fattispecie, non vi è stata né un’inadempienza contrattuale da parte della Fondazione Pontedera Teatro, non essendo state effettuate alterazioni del testo Aspettando Godot (come dedotto, documentato, con diverse recensioni allo spettacolo, e neppure contestato dai resistenti) ed essendo stata la sostituzione di due degli attori inizialmente indicati, con due attrici di sesso femminile, che interpretano comunque sempre i ruoli maschili (con trucco ed abiti corrispondenti, vedasi fotografie prodotte dalla ricorrente) creati dall’autore, sia necessitata dalla indisponibilità degli stessi sia consentita in fase contrattuale, per quanto sopra detto, né una lesione dell’integrità dell’opera, di cui all’art. 18 L.A., che può non essere influenzata dalla sola recitazione di attrici di sesso femminile, in vesti e personaggi maschili, né è allo stato configurabile una possibile lesione anche del diritto, personalissimo (riservato dunque all’autore o al suo successore), morale d’autore di cui all’Art. 20 L.A., in quanto detto diritto non è assoluto ma riceve tutela solo rispetto a qualsiasi deformazione, mutilazione o modificazione o altri atti a danno dell’opera stessa, che possano essere di pregiudizio all’onore e alla reputazione dell’autore, vale a dire che possano modificare la percezione della personalità dell’autore e della sua opera presso il pubblico, il che non può rinvenirsi nella sola sostituzione di alcuni attori con alcune attrici, senza tagli o aggiunte al copione o modifiche alle indicazioni di scena o alterazione dei personaggi interpretati.” (estratto dalla ordinanza)