Brompton Bicycle Ltd

Scheda riassuntiva

Categoria: Design

Autore della scheda: Andrea Grilli

Parole chiave: Disegno tecnico, Brompton Bicycle, bicicletta, Rinvio pregiudiziale, Proprietà intellettuale e industriale, Diritto d’autore e diritti connessi, Direttiva 2001/29/CE Articoli da 2 a 5, Nozione di “opera”, Protezione delle opere ai sensi del diritto d’autore, Bicicletta pieghevole

Descrizione: La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione della direttiva 2001/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione.  Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra, da un lato, SI e la Brompton Bicycle Ltd e, dall’altro, la Chedech/Get2Get in merito a un’azione per contraffazione di diritto d’autore proposta contro quest’ultima.

Riferimenti bibliografici e commenti:

  • https://www.fredericlejeune.be/droit-dauteur-et-resultat-technique-larret-brompton/
  • https://www.fredericlejeune.be/le-moment-ou-sapprecie-loriginalite-en-droit-dauteur/

Informazioni sull’organizzazione

Organizzazione: Brompton Bicycle Ltd

Nazione dell’Organizzazione: Gran Bretagna

Data fondazione dell’Organizzazione: 1975

Descrizione dell’Organizzazione: (dal sito web) Andrew Ritchie era un giovane ingegnere che credeva si potesse trovare un modo migliore per muoversi in città. Nel 1975, nella camera da letto del suo appartamento con vista sul Brompton Oratory, inventò una bicicletta con una caratteristica ingegnosa: poteva essere piegata in 3 parti. Un mezzo di trasporto capace di trasformarsi in un piccolo bagaglio e seguirlo ovunque andasse. Un “tappeto volante” per la città.

Sito web organizzazione: https://it.brompton.com/

Informazioni sui contenziosi, attività giudiziaria

Autorità giudicante: Corte di giustizia dell’Unione Europea

Sentenza: 11 giugno 2020 (C‑833/18)

Attore: SI e Brompton Bicycle Ltd

Convenuto: Chedech / Get2Get

Massima: Se la forma del prodotto è dettata unicamente dalla sua funzione tecnica, detto prodotto non potrebbe rientrare nella tutela del diritto d’autore.

Link sentenza: https://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-833/18