Scheda riassuntiva
Categoria: Fumetti
Autore della scheda: Andrea Grilli
Parole chiave: fumetti, parodia, Vandersteen, Suske en Wiske, Bob et Bobette, bandes dessinées , BD
Descrizione: La Corte di Giustizia Europea è stata coinvolta nell’ambito di una controversia che oppone il sig. Deckmyn e il Vrijheidsfonds VZW, associazione senza scopo di lucro, a diversi eredi del sig. Vandersteen, autore dei fumetti Suske en Wiske (in francese: Bob et Bobette), nonché ai titolari dei diritti connessi a tali opere (indicati nella scheda con “Vandersteen e altri”), in merito alla distribuzione da parte del sig. Deckmyn di un calendario in cui è stato riprodotto un disegno somigliante ad un altro che figura sulla copertina di uno degli album della serie Suske en Wiske. La Corte ha dovuto intervenire sul tema della parodia specificando che l’applicazione “dell’eccezione per parodia, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, deve rispettare un giusto equilibrio tra, da un lato, gli interessi e i diritti delle persone indicate agli articoli 2 e 3 di tale direttiva e, dall’altro, la libertà di espressione dell’utente di un’opera protetta, il quale si avvalga dell’eccezione per parodia ai sensi del citato articolo 5, paragrafo 3, lettera k).”
Informazioni sull’artista
Artista: Willebrord Vandersteen
Nazione: Belgio
Periodo attività: 1943-1990
Sito web artista: https://www.bedetheque.com/auteur-6892-BD-Vandersteen-Willy.html
Informazioni sull’opera
Opera: Bob et Bobette
Data realizzazione: 1951
Tecnica: matita e inchiostro
Collezione/Museo: Eredi Vandersteen
Data acquisizione: 1990
Background: Willebrord Vandersteen, conosciuto come Willy Vandersteen, creò i il fumetto Bob et Bobette, in fiammingo Suske en Wiske, nel 1945 per il quotidiano in lingua fiamminga De Nieuwe Standaard. I personaggi contano circa 350 album alla data dell’aprile 2020.
Informazioni sui contenziosi, attività giudiziaria
Autorità giudicante: Corte di Giustizia UE, Grande Sezione
Sentenza: 3 settembre 2014, causa C-201/13
Attore: Johan Deckmyn e Vrijheidsfonds VZW
Convenuto: Helena Vandersteen e altri
Massima: 1. Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione, diritto di comunicazione di opere al pubblico e diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti – Eccezioni e limitazioni – Utilizzazione a scopi di parodia – Parodia – Nozione autonoma del diritto dell’Unione
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, art. 5, &sert 3, k)]
2. Ravvicinamento delle legislazioni – Diritto d’autore e diritti connessi – Direttiva 2001/29 – Armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione – Diritto di riproduzione, diritto di comunicazione di opere al pubblico e diritto di mettere a disposizione del pubblico altri materiali protetti – Eccezioni e limitazioni – Utilizzazione a scopi di parodia – Nozione di parodia – Applicazione di tale eccezione che deve rispettare un giusto equilibrio tra gli interessi e i diritti in questione – Valutazione da parte del giudice nazionale
[Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2001/29, artt. 2, 3 e 5, par. 3, k)]
1. L’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che la nozione di parodia di cui a tale disposizione costituisce una nozione autonoma del diritto dell’Unione.
(v. punto 17, dispositivo 1)
2. L’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione, dev’essere interpretato nel senso che la parodia ha come caratteristiche essenziali, da un lato, quella di evocare un’opera esistente, pur presentando percettibili differenze rispetto a quest’ultima, e, dall’altro, quella di costituire un atto umoristico o canzonatorio. La nozione di parodia, ai sensi di detta disposizione, non è soggetta a condizioni in base alle quali la parodia dovrebbe mostrare un proprio carattere originale, diverso dalla presenza di percettibili differenze rispetto all’opera originale parodiata, dovrebbe poter essere ragionevolmente attribuita ad una persona diversa dall’autore stesso dell’opera originale, dovrebbe essere incentrata proprio sull’opera originale o dovrebbe indicare la fonte dell’opera parodiata.
L’applicazione, in una situazione concreta, dell’eccezione per parodia, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, deve rispettare un giusto equilibrio tra, da un lato, gli interessi e i diritti delle persone indicate agli articoli 2 e 3 di tale direttiva e, dall’altro, la libertà di espressione dell’utente di un’opera protetta, il quale si avvalga dell’eccezione per parodia ai sensi del citato articolo 5, paragrafo 3, lettera k).
Spetta al giudice del rinvio valutare, alla luce di tutte le circostanze del caso di specie, se – partendo dal presupposto che il disegno in questione presenti le suddette caratteristiche essenziali della parodia – l’applicazione dell’eccezione per parodia, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29, rispetti tale giusto equilibrio.
Link sentenza: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=it&num=C-201/13