Scheda riassuntiva
Categoria: Provvedimenti amministrativi e assetto del mercato
Autore della scheda: Giulio Vesperini
Parole chiave: Abuso di posizione dominante; servizi di gestione dei diritti di autore; SIAE;
Descrizione: Con un provvedimento adottato nel settembre 2018, l’autorità garante della concorrenza e del mercato ha condannato la Società Italiana degli autori ed editori-SIAE per avere abusato, almeno dal 1° gennaio 2012, della sua posizione dominante nei mercati dei servizi di intermediazione dei diritti di autore e del servizio di tutela dal plagio.
Ora, fino al 15 ottobre 2017, la SIAE ha avuto una posizione dominante perché la legge sul diritto di autore ha riservato ad essa l’attività di intermediazione per l’esercizio dei “diritti di rappresentazione, di esecuzione, di recitazione, di radiodiffusione ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite e di riproduzione meccanica e cinematografica di opere”. Secondo l’autorità garante della concorrenza e del mercato, però, la SIAE ha approfittato di questa posizione per escludere i suoi concorrenti anche dai mercati relativi ad altri servizi di gestione dei diritti di autore (quali la tutela dal plagio, la gestione dei diritti di autore per le utilizzazioni on line, ecc.) non inclusi nella riserva legale sopra menzionata.
In particolare, secondo il giudizio dell’autorità per la concorrenza, la SIAE ha esteso la sua posizione dominante attraverso le seguenti condotte: l’imposizione agli autori di vincoli per l’offerta di servizi diversi, rispetto a quelli rientranti nella riserva legale, con la conseguenza di ostacolare la libertà degli stessi autori di gestire i propri diritti al momento dell’attribuzione, della limitazione e della revoca del mandato; l’imposizione di vincoli volti ad assicurare alla SIAE la gestione dei diritti di autore dei titolari non iscritti alla SIAE stessa, anche quando questi ultimi avessero manifestato espressamente la propria volontà di non avvalersi dei servizi da essa erogati; l’imposizione di vincoli agli utilizzatori (emittenti televisive nazionali e organizzatori di concerti dal vivo) nella stipulazione di altri contratti di licenza d’uso delle opere con i concorrenti della SIAE; l’esclusione dei concorrenti dai mercati della gestione dei diritti di autore di repertori esteri.
Tali condotte considerate nel loro complesso, ad avviso dell’autorità per la concorrenza, “costituiscono una complessa strategia escludente” che, in termini sistematici, ha compromesso il diritto di scelta dell’autore e precluso l’offerta dei servizi di gestione dei diritti di autore da parte dei concorrenti, “con una limitazione dei servizi ad elevata componente tecnologica”. In un contesto in cui la SIAE è l’operatore storico di riferimento e raccoglie l’adesione di quasi tutti gli aventi diritto già attivi, inoltre, “le condotte sopra descritte hanno nel loro complesso ostacolato, e ostacolano tuttora, la libertà di un avente diritto di rivolgersi a una collecting concorrente o di gestire direttamente i propri diritti di autore”; hanno limitato lo sviluppo concorrenziale e l’innovazione dei mercati dell’intermediazione del diritto di autore in violazione dell’art.102 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea-TFUE; “incidono negativamente sulla qualità dei servizi offerti”; “impediscono lo sviluppo di operatori concorrenti e collecting specializzate”.
La SIAE deve, quindi, porre termine a questi comportamenti. Diversamente, conclude l’autorità per la concorrenza, sarebbero compromesse una serie di libertà riconosciute e tutelate dal diritto europeo, tra le quali in particolare:
a) quella degli autori “di affidare a SIAE singole opere del proprio repertorio e singole forme di utilizzazione delle stesse nonché di revocare il mandato a SIAE anche per singole opere e per singole forme di utilizzazione delle stesse (ad esempio, la musica di ambiente)”;
b) quella degli autori non iscritti a SIAE – titolari per intero e/o per quote di diritti di autore su opere dell’ingegno- di affidare la gestione dei propri diritti ai concorrenti di SIAE;
c) quella degli utilizzatori, di stipulare licenze con i concorrenti di SIAE;
d) quella delle collecting estere, “di affidare ai concorrenti di SIAE la gestione in Italia dei propri repertori”.
La SIAE chiede al TAR Lazio di annullare questo provvedimento dell’autorità per la concorrenza.
Informazioni sull’artista
Artista: Autori vari
Informazioni sui contenziosi, attività giudiziaria
Autorità giudicante: TAR Lazio
Sentenza: sentenza n. 11330 del 26 settembre 2019
Attore: SIAE
Convenuto: Autorità garante della concorrenza e del mercato
Massima: Il Tar Lazio respinge il ricorso con il quale la SIAE aveva chiesto l’annullamento del provvedimento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato del 25 settembre 2018. Con tale provvedimento, l’Autorità garante della concorrenza e del mercato aveva accertato che la SIAE aveva posto in essere un abuso di posizione dominante, in violazione delle norme europee e nazionali in materia di concorrenza. L’abuso di posizione dominante era stato realizzato tramite una serie di condotte preordinate ad escludere i concorrenti dai mercati relativi ai servizi di gestione dei diritti di autore non compresi nella riserva prevista, a favore della SIAE medesima, dall’art.180 della legge sul diritto di autore, nonché a impedire il ricorso all’autoproduzione dei titolari dei diritti, garantita dallo stesso art.180.
Informazioni provvedimenti Autorità
Amministrazione: Autorità garante della concorrenza e del mercato
Provvedimento: Provvedimento del 25 ottobre 2018
Contenuto: L’Autorità accerta abuso di posizione dominante di SIAE nei mercati dei servizi di gestione dei diritti d’autore
Link provvedimento: https://www.agcm.it/media/comunicati-stampa/2018/10/A508