Scheda riassuntiva
Categoria: Arti visive
Autore della scheda: Miriam Giorgio
Parole chiave: diritto d’autore, diritto di esposizione opera artistica, diritto di pubblicazione opera artistica
Descrizione: La Biennale di Venezia ricorreva in appello avverso la sentenza di primo grado che aveva dato ragione al De Chirico. La questione verteva sull’inserimento di una opera dell’artista nel catalogo della Mostra. Il De Chirico sosteneva che ciò non fosse possibile senza il suo consenso. La Biennale rivendicava la sua libertà organizzativa, la circostanza che l’opera non fosse più “inedita” e quella che fosse stata prestata legittimamente alla Mostra dal legittimo acquirente. Le ragioni della Biennale sono ritenute valide dai giudici di secondo grado.
Informazioni sull’artista
Artista: Giorgio De Chirico
Nazione: Italia
Periodo attività: 1910-1978
Background: Pittore italiano, principale esponente della corrente metafisica.
Informazioni sull’opera
Opera: Il Trovatore
Data di realizzazione: 1917
Tecnica: olio su tela
Collezione/museo: Collezione privata
Data acquisizione: 1946
Informazioni sull’organizzazione
Organizzazione: Fondazione Giorgio De Chirico
Nazione dell’Organizzazione: Italia
Data fondazione dell’Organizzazione: 1986
Descrizione dell’Organizzazione: La Fondazione viene istituita nel 1986 per volontà di Isabella Pakszwer Far, vedova dell’artista, e di Claudio Bruni Sakraischik, curatore del Catalogo Generale (1971-1987), con il fine di tutelare e promuovere l’opera artistica e intellettuale di Giorgio de Chirico. Nel 1990, alla morte della vedova, la Fondazione eredita la casa del pittore e la maggior parte del suo patrimonio artistico e archivio personale. La Fondazione viene riconosciuta come ente giuridico nel 1993, e, nel 1998, dopo un attento restauro filologico, inaugura la Casa-museo di Giorgio de Chirico in Piazza di Spagna, 31, Roma (Fonte: Sito web Fondazione)
Sito web organizzazione: https://fondazionedechirico.org/
Informazioni sui contenziosi, attività giudiziaria
Autorità giudicante: Corte di Appello di Venezia
Sentenza: Sentenza del 25 marzo 1955
Attore: Ente Autonomo “La Biennale”
Convenuto: Giorgio De Chirico
Massima: All’autore non spetta un diritto esclusivo di esposizione sopravvivente all’alienazione dell’opera; pertanto, l’acquirente di un’opera d’arte figurativa può esporla in mostre d’arte senza il previo consenso dell’autore. La riproduzione fotografica “inedita” di un quadro, inserita nel catalogo di una esposizione, costituisce una forma di utilizzazione economica riservata esclusivamente all’autore, anche se il quadro appartiene ad altri.
Link sentenza: www.jstor.org/stable/23146559?seq=1