Scheda riassuntiva
Categoria: Televisione
Autore della scheda: Andrea Grilli
Parole chiave: Plagio, Plagio evolutivo, Televisione, Violazione diritto d’autore, Stati Uniti, Gabibbo, Big Red
Descrizione: Ralph Carey inventore della mascotte Big Red, ha agito contro RTI, Mediaset e Antonio Ricci per aver copiato il personaggio quando hanno creato il Gabibbo. Big Red è la mascotte della Western Kentucky University ed è stato inventato nel 1979 da Ralph Carey. La Cassazione ha riconosciuto che nella fattispecie si configurasse un caso di plagio evolutivo, cioè il Gabibbo fosse una evoluzione non autorizzata di Big Red.
La decisione della Cassazione del 2018 succede a un’altra del 2017 che aveva invece escluso la violazione del diritto d’autore.
Riferimenti bibliografici e commenti:
Informazioni sull’artista
Artista: Ralph Carey
Nazione: Stati Uniti
Periodo attività: (Ignoto)
Background: Ralph Carey, quando era studente della Western Kentucky University, si offrì di creare una mascotte per la squadra di pallacanestro. Il personaggio fu creato nel 1979 e debuttò il primo dicembre 1979.
Informazioni sull’opera
Opera: Big Red
Data di realizzazione: 1979
Collezione/Museo: Western Kentucky University
Data acquisizione: 1979
Sito web Collezione: https://www.wku.edu/
Informazioni sui contenziosi, attività giudiziaria
Autorità giudicante: Corte Suprema di Cassazione, sez. 1
Sentenza: Sentenza n. 14635 del 06/06/2018
Attore: Carey Ralph
Convenuto: RTI-Reti Televisive Italiane s.p.a., Copy s.p.a., Antonio Ricci, e Mediaset s.p.a.
Massima: In tema di diritto d’autore, la fattispecie di plagio di un’opera altrui non è data soltanto dal “plagio semplice o mero plagio” o dalla “contraffazione” dell’opera tutelata, ma anche dal cosiddetto “plagio evolutivo”, il quale costituisce un’ipotesi più complessa di tale fenomeno, in quanto integra una distinzione solo formale delle opere comparate, sicché la nuova, per quanto non sia pedissequamente imitativa o riproduttiva dell’originaria, in conseguenza del tratto sostanzialmente rielaborativo dell’intervento su di essa eseguito, si traduce non già in un’opera originale ed individuale, per quanto ispirata da quella preesistente, ma nell’abusiva, e non autorizzata, rielaborazione di quest’ultima, compiuta in violazione degli artt. 4 e 18 della l. n. 633 del 1941. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito, che aveva escluso la sussistenza del plagio con riferimento ad un pupazzo umanoide, ideato come personaggio televisivo in Italia, rispetto ad altro pupazzo umanoide, adottato come mascotte di una squadra di basket negli U.S.A, ritenendo che il primo riflettesse comunque un gradiente di originalità creativa tale da farne un’opera differente, perché, ha spiegato, la mera originalità creativa non è sufficiente ad escludere il plagio evolutivo, ove risulti l’effettuazione di un’abusiva, e non autorizzata, rielaborazione dell’opera originaria).