Scheda riassuntiva
Categoria: Musica
Autore della scheda: Andrea Grilli
Parole chiave: Plagio, plagio musicale, risarcimento, criteri della retroversione, retroversione
Descrizione: La Corte di Cassazione ha ridotto l’importo del risarcimento stabilito dal Tribunale Milano, perché aveva erroneamente applicato il criterio della retroversione degli utili di cui all’art. 158 l .d.a. in quanto non erano stati dedotti i costi sostenuti dagli appellanti per la promozione dell’opera musicale, dovendosi applicare il criterio ponderato e misurato con l’utilizzo dell’art. 1226 c.c.
Informazioni sui contenziosi, attività giudiziaria
Autorità giudicante: Cassazione sezione civile I
Sentenza: 29 luglio 2021, n. 21833
Attore: U.M.I. s.r.l.
Convenuto: A.A. E.M. s.r.l., nonché P.M.G. s.a.r.l., R.J.M. e C.M.
Massima: I criteri di valutazione del danno in tema di diritto d’autore sono disciplinati dall’art. 158, l. n. 633/1941 e sono individuati nella c.d retroversione degli utili e nel c.d. prezzo del consenso. Il legislatore ha inteso la liquidazione secondo il prezzo del consenso come minimale mentre quella della retroversione degli utili ha un intrinseco significato anche sanzionatorio e permette di attribuire al danneggiato i vantaggi economici che l’autore del plagio abbia in concreto conseguito.
Link sentenza: https://www.avvocatocivilista.net/contenuto.php?id=18795&redirected=de510dbd03f2b1e9a6ed0b735719a2d0