Disney Walt

Scheda riassuntiva

Categoria: Cinema

Autore della scheda: Andrea Grilli

Parole chiave: Walt Disney, pubblico dominio, D.Lgs. n. 154/1997, D.Lgs. n. 440/1945, D.L.C.P.S. n. 1430/1947, seconda guerra
mondiale, videocassette

Descrizione: Si tratta di un contenzioso nato nel 1991 tra le società Electa srl, Barbatoja S.r.l. e i titolari di queste ultime, I. M. e S. M., i quali agivano contro la Disney a seguito del sequestro di videocassette, regolarmente distribuite con il bollino SIAE, che riproducevano animazioni della Disney considerate di pubblico dominio. Il contenzioso si è protratto per 30 anni sul tema della applicazione del periodo di protezione del diritto d’autore, 50 o 70 anni, a seguito anche della normativa transitoria che aveva gestito il periodo di guerra. Solo nel 2021 la Cassazione ha definito i principi confermando a 70 anni il periodo di tutela delle opere della Disney.

Riferimenti bibliografici e commenti:

  • https://www.previti.it/la-battaglia-della-disney-il-mantenimento-dei-suoi-diritti-dautore-tra-cassazione-e-nuovi-contenziosi-usa

Informazioni sull’artista

Artista: Walt Disney

Nazione: Stati Uniti

Periodo attività: 1920-1966

Background: Fondatore della Walt Disney Company e creatore di personaggi come Topolino, Paperino e il mondo dei paperi.Ha vinto 26 Oscar per i cortometraggi.

Informazioni sull’organizzazione

Organizzazione: Disney Enterprise Inc.

Nazione dell’Organizzazione: Stati Uniti

Data fondazione dell’Organizzazione: 1923

Descrizione dell’Organizzazione: Azienda di animazione fondata da Walt Disney.

Sito web organizzazione: https://thewaltdisneycompany.com/

Informazioni sui contenziosi, attività giudiziaria

Autorità giudicante: Cassazione civile

Sentenza: n. 33598/2021

Attore: Electa srl, Barbatoja S.r.l. e i titolari di queste ultime, I. M. e S. M.,

Convenuto: Disney Enterprise Inc.

Massima: All’autore non spetta un diritto esclusivo di esposizione sopravvivente all’alienazione dell’opera; pertanto, l’acquirente di un’opera d’arte figurativa può esporla in mostre d’arte senza il previo consenso dell’autore. La riproduzione fotografica “inedita” di un quadro, inserita nel catalogo di una esposizione, costituisce una forma di utilizzazione economica riservata esclusivamente all’autore, anche se il quadro appartiene ad altri.